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Bonus 110% per la cooperazione sociale

In particolare, si segnalano i seguenti chiarimenti: 

  • Non si prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia degli immobili: il beneficio previsto dal c.d. “supebonus” spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi, salvo restando che questi siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari; 
  • Non opera, per le ONLUS, la limitazione indicata nella circolare 24/E 2020 in ordine all’applicazione del c.d. “superbonus” sugli interventi realizzati sugli immobili residenziali
  • Non opera, per le ONLUS, la limitazione contenuta al comma 10 dell’art 119 DL 34 2020 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

Filippo Menin -> menin.f@confcooperative.it

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